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Registro degli accessi
Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza
Direttore dell’Azienda, Sandra Dott.ssa Pivetti
PEC: aspdeliarepetto@legalmail.it
Le diverse tipologie di accesso
Nel sistema normativo italiano non esiste un unico diritto di accesso valido per tutte le situazioni.
La legge prevede diverse forme di accesso, ciascuna caratterizzata da presupposti, finalità e modalità differenti. Questo significa che non tutte le richieste di documentazione seguono le stesse regole.
Individuare correttamente quale tipologia di accesso si applica è fondamentale, perché da tale qualificazione dipendono aspetti essenziali della procedura: chi può presentare la richiesta, se è necessario fornire una motivazione, quali documenti possono essere richiesti e quali limiti devono essere rispettati, in particolare a tutela della riservatezza e degli interessi pubblici.
Di seguito sono illustrate le principali tipologie di accesso applicabili all’ASP Delia Repetto, con le relative caratteristiche e riferimenti normativi
1️) Accesso documentale
(Legge 241/1990)
Può essere richiesto da chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto.
2️) Accesso civico semplice
(D.lgs. 33/2013, art. 5, comma 1)
Consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti soggetti a obbligo di pubblicazione che non risultano presenti sul sito istituzionale.
3️) Accesso civico generalizzato (FOIA)
(D.lgs. 33/2013, art. 5, comma 2)
Consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
4️) Accesso ai dati personali
(Regolamento UE 2016/679 – GDPR, artt. 15-22)
È il diritto dell’interessato o del suo delegato di accedere ai propri dati personali trattati dall’Ente.
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 – Delibera ANAC 1309/2016 articolo 5 commi 1, 2, 3
Accesso civico a dati e documenti
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Accesso documentale
(ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241)
L’accesso documentale è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall’ASP, quando la richiesta è collegata a una situazione giuridicamente rilevante.
Si tratta della forma “tradizionale” di accesso agli atti amministrativi, finalizzata alla tutela di un interesse personale concreto.
A differenza dell’accesso civico, non può essere esercitato da chiunque in modo generico, ma solo da chi dimostra di avere un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto.
L’ASP valuta ogni istanza verificando:
Ø la sussistenza dell’interesse dichiarato;
Ø l’eventuale presenza di controinteressati;
Ø la necessità di tutelare dati personali o informazioni riservate di terzi.
L’accesso documentale è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990.
ASP DELIA REPETTO – Modulo per accesso formale.doc
ACCESSO CIVICO
L’ASP Delia Repetto assicura la trasparenza dell’attività amministrativa e il suo imparziale svolgimento ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
L’accesso civico è uno strumento volto a garantire forme diffuse di controllo sull’operato dell’Ente, favorendo la partecipazione dei cittadini e promuovendo la correttezza, l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Nella presente sezione sono pubblicati i criteri e le modalità per l’esercizio:
Ø dell’accesso civico semplice;
Ø dell’accesso civico generalizzato (FOIA).
E’ disponibile il modulo per la presentazione della relativa richiesta.
Accesso civico semplice
(art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013)
Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione, qualora l’amministrazione non vi abbia provveduto.
Accesso civico generalizzato
(art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013)
Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Non è richiesta motivazione.
Restano fermi i limiti previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, a tutela di interessi pubblici e privati, compresa la protezione dei dati personali.
ASP DELIA REPETTO – Modulo per accesso civico
Richiesta di copia della documentazione socio – sanitaria
(ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)
Il presente modulo deve essere utilizzato per richiedere copia della cartella sociosanitaria o di altra documentazione sanitaria riferita a un ospite della struttura.
Si tratta di una richiesta di accesso ai dati personali, disciplinata dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che consente all’interessato o al soggetto legittimato di ottenere copia dei propri dati trattati dall’Ente.
La richiesta può essere presentata:
- dall’interessato;
- dall’Amministratore di Sostegno, tutore o curatore;
- dall’erede legittimo o testamentario;
- da un familiare munito di delega;
- da altro soggetto legittimato ai sensi della normativa vigente.
L’ASP rilascia la documentazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, verificando la legittimazione del richiedente e adottando le misure necessarie a tutela della riservatezza.
La richiesta è gratuita, salvo eventuali costi di riproduzione o spedizione.
ASP Delia Repetto – Modulo richiesta di copia della documentazione socio – sanitaria
Sommario
- Disposizioni generali
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