Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 – Delibera ANAC 1309/2016 articolo 5 commi 1, 2, 3
Accesso civico a dati e documenti
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Registro degli accessi

ELENCO ACCESSI 1° semestre 2023

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.

Il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 33/2013, ha anche il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’Accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Art. 5 dello stesso decreto.

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Destinatari:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al:

Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza
Direttore dell’Azienda, Dott.ssa Elena Zini
PEC: aspdeliarepetto@legalmail.it

Modulistica

Accesso Civico

L’ASP assicura la trasparenza e la pubblicità all’attività amministrativa ed il suo imparziale svolgimento nell’ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., garantendo sia l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, sia l’esercizio del diritto di accesso civico, finalizzato a consentire forme diffuse di controllo sulla correttezza, efficacia, efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa, favorendo altresì la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.

Nella seguente sezione sono pubblicati i criteri e le modalità per l’accesso ai documenti amministrativi, l’esercizio del diritto di accesso civico e dell’accesso civico generalizzato. Pertanto, si rendono disponibili fra gli allegati anche i rispettivi moduli di richiesta di accesso.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è la Direttrice Paola Covili (tel. 059 925880 – e-mail aspdeliarepetto@legalmail.it).

Che cosa si può chiedere?

  • Accesso civico semplice, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali – pur sussistendo un obbligo di pubblicazione l’amministrazione non vi abbia provveduto.

Modello Accesso Civico Semplice

  • Accesso civico generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli peri quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti (vedi infra e art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).

Modello Accesso Civico Generalizzato

  • Accesso informale

Più nello specifico, «qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati» (art. 5, comma 1 D.P.R. 184/2006) – ovvero quei «soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza» (art. 22, comma 1, L. 241) – «il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente» (art. 5, comma 1, D.P.R. 184/2006). (es per la richiesta cartella clinica o documentazione medica per domanda di accompagnamento dell’ospite).

Modello Accesso Civico Informale

  • Accesso formale

Nel caso in cui invece siano presenti soggetti controinteressati, l’istanza di accesso potrà essere presentata soltanto in via formale, attraverso istanza motivata rivolta alla «autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente» (art. 2, comma 2, D.P.R. 184/2006).

Modello Accesso Civico Formale